statuto CCLC

Costituzione e Scopi

Art. 1

È costituita con sede in Serramazzoni (MO), Via Case Sante n. 485, l’Associazione specializzata non avente fini di lucro denominata CLUB CANE LUPO CECOSLOVACCO (C. C. L. C.). Essa mira a svolgere ogni più efficace azione per migliorare, incrementare e valorizzare la razza Cane Lupo Cecoslovacco ed a potenziare la selezione e l’allevamento.
L’Associazione C. C. L. C. agisce senza perseguire fini di lucro ed ha come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione, l’incremento e l’utilizzo della razza cane lupo cecoslovacco, svolgendo anche incarichi di ricerca e di verifica affidati dall’ENCI e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico.
A tale fine l’Associazione C. C. L. C. fornisce periodicamente all’ENCI una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.

Art. 2

Per il conseguimento dei fini di cui sopra l’Associazione:

  1. propaganda la divulgazione ed il miglioramento della razza cane lupo cecoslovacco ed assiste, nel limite della propria possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale al raggiungimento degli scopi anzidetti;
  2. è associata all’Ente Nazionale della Cinofila Italiana (ENCI) del quale osserva le norme e le direttive, risolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati sotto l’indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell’ENCI, ed in particolare il potere dell’ENCI di nominare un Commissario straordinario o ad acta nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell’ENCI nonché nel Regolamento di Attuazione del medesimo.
    L’Associazione presta all’ENCI piena collaborazione; in particolare, il Presidente dell’Associazione ha l’onere:

    • di dare riscontro di norma entro 15 gg., alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall’ENCI;
    • di comunicare all’ENCI le variazioni all’elenco dei soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l’attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall’Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenerne la ratifica dall’ENCI;
  3. organizza manifestazioni, direttamente o in collaborazione con l’ENCI, con le Associazioni cinofile da questo riconosciute, oppure con altri enti o Associazioni specializzate, anch’essi interessati a tali iniziative, richiedendo l’approvazione preventiva ed il riconoscimento dell’ENCI, nel quadro e con la disciplina da questi stabilite.

Soci

Art. 3

Possono essere soci C.C.L.C. tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità, che abbiano interesse verso il miglioramento della razza Cane Lupo Cecoslovacco e la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente statuto, sia accettata dal Consiglio Direttivo.

Art. 4

I soci si dividono in soci ordinari e sostenitori. I loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione ed in conseguenza della loro appartenenza a quest’ultima sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale, in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed attività del sodalizio. Il Consiglio Direttivo potrà nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia. Ai soci onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota associativa. Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 anni.

Art. 5

Per far parte in qualità di socio della società occorre avanzare domanda scritta e firmata, convalidata dalla firma di due soci presentatori ed indirizzata al presente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea.
Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 gg. dalla sua comunicazione tramite istanza presentata al Presidente dell’Associazione, che a cura di portare la questione all’attenzione della prima Assemblea utile.
Le domande di ammissione a socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.

Art. 6

L’Assemblea Generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute all’Associazione dai soci.

Art. 7

L’iscrizione a socio vale per l’annata in corso e lo vincolerà per l’anno successivo qualora il socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.

Art. 8

La qualità di socio si perde:

  1. per dimissioni presentate nei modi previsti dall’art. 7;
  2. per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo successivamente al primo marzo di ogni anno;
  3. per espulsione, deliberata dall’Assemblea Generale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.

Art. 9

L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento della quota sociale per l’anno in corso.

Organi Sociali

Art. 10

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea Generale dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo composto da 11 consiglieri eletti e da un consigliere eletto dall’ENCI;
  3. il Presidente;
  4. il Collegio Sindacale o dei Revisori dei Conti;
  5. il Comitato dei Probiviri o il Comitato Tecnico.

Assemblea Generale dei Soci.

Art. 11

L’Assemblea Generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso. Ciascun socio, sia esso ordinario oppure sostenitore, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e firmata; sono ammesse due deleghe per persona. Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate, prima che l’Assemblea abbia inizio.
Non è ammesso il voto per posta.

Art. 12

L’Assemblea Generale dei soci è presieduta dal Presidente oppure, qualora questi la richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell’ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. L’Assemblea Generale dei soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

Art. 13

L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, in una sede che verrà di volta in volta indicata, entro il mese di marzo per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’annata precedente e per l’approvazione del programma di attività per l’anno in corso.
In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorchè lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.
La convocazione è annunciata dal Presidente con l’invio per posta ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno da trattare.
L’Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari o sostenitori.
Trascorsa un’ora da quella indicata nell’invito, l’Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. I soci onorari possono partecipare all’Assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto.

Art. 14

L’Assemblea ha il compito di deliberare:

  1. sul programma generale dell’Associazione;
  2. sulla elezione delle cariche sociali;
  3. sui rendiconti finanziari;
  4. sulle modifiche dello statuto;
  5. sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci prevista nell’art. 4;
  6. su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.

Spetta, inoltre, all’Assemblea eleggere i Consiglieri, i Probiviri ed i Sindaci Effettivi o Supplenti.

Consiglio Direttivo

Art. 15

Il Consiglio Direttivo è composto di undici consiglieri eletti dall’assemblea generale fra i soci.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni solari e possono essere eletti: qualora nel triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri, questi verranno sostituiti dall’Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno fino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo s’intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell’Assemblea Generale dei soci per le nuove elezioni del Consiglio Direttivo.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea Generale dei soci; fra l’altro è responsabile dell’amministrazione sociale, approva e sottopone all’Assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni.

Art. 17

II Consiglio Direttivo provvede altresì, alla nomina del Presidente e di due Vice Presidenti dell’Associazione, di un segretario ed eventualmente di un cassiere. Un consigliere è nominato dall’ENCI, e rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell’ENCI.
Il consigliere così nominato deve annualmente relazionare all’ENCI circa l’andamento dell’Associazione nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’ENCI.
Il Presidente ed i Vice Presidenti devono essere eletti fra i consiglieri; il segretario ed il cassiere possono anche non essere membri del Consiglio Direttivo; non lo saranno mai allorché ricevano una remunerazione per il loro lavoro.

Art. 18

li Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando Io ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei consiglieri oppure il Collegio dei Sindaci.
Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in una sua assenza, dal Vice Presidente o, qualora questi mancassero, dal consigliere più anziano di età. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presentì; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

Art. 18 bis

Il Consiglio Direttivo può riconoscere Organismi Periferici allor quando ritenga che ciò sia utile agli scopi dell’Associazione e alla valorizzazione della razza. Le norme, le funzioni e i limiti di ciascun Organo sono precisati nei relativi regolamenti.

Il Presidente

Art. 19

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea: provvede a quanto si addice all’osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.
In caso di urgenza può agire con i poteri dal Consiglio Direttivo; le sue deliberazioni così adattate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o impedimento il Presidente é sostituito da un Vice Presidente. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio Direttivo disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione.
Può essere nominato dal Consiglio Direttivo un Presidente onorario anche non consigliere purché socio. Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.

Patrimonio e Amministrazione

Art. 20

Il patrimonio dell’Associazione e costituito:

  1. dai beni mobili ed immobili;
  2. dalle somme accantonate;;
  3. da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.;

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  1. dalle quote annuali versate dai soci;
  2. dagli eventuali contributi concessigli da enti o persone;;
  3. dalle attività di gestione;;
  4. da qualsiasi altro provente pervenuto a qualsiasi titolo.;

Art. 21

L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l’Assemblea Generale dei soci con l’approvazione del bilancio, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il bilancio consuntivo approvato dall’Assemblea Generale dei soci va trasmesso in copia all’ENCI.

Collegio Sindacale o dei Revisori dei Conti

Art. 22

La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio Sindacale composto di tre sindaci, eletti dall’Assemblea Generale dei soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. L’Assemblea Generale dei soci procederà anche alla nomina di un sindaco supplente. I sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali debbono essere invitati.

Norme Disciplinari

Art. 23

Ogni socio è tenuto a rispettare il presente statuto, Io statuto dell’ENCI il relativo Regolamento di Attuazione, le disposizioni dell’assemblea e del Consiglio, tutti i regolamenti dell’ENCI nonché le regole della deontologia e della correttezza sportiva. E’ soggetto alle decisioni dei Probiviri, dell’Associazione Club Cane Lupo Cecoslovacco, nonché alle Commissioni di Disciplina dell’ENCI.
La giustizia disciplinare di I° grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell’ENCI nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto ENCI, nonché dal Collegio dei Probiviri.
Le decisioni dei probiviri dell’Associazione C.C.L.C. sono appellabili davanti alla Commissione della Disciplina di seconda istanza dell’ENCI, mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall’appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. nel termine perentorio di 30 gg. dalla ricezione della comunicazione della decisione ai sensi del regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’ENCI.
Il Collegio dei Probiviri del Club Cane Lupo Cecoslovacco, è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’Assemblea Generale dei soci, fra i soci che non ricoprano già la carica di consigliere e di sindaco, i quali durano in carica tre anni solari.
Almeno uno dei membri effettivi sarà sempre un competente di materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adattata a maggioranza e con la presenza di tre membri effettivi del Collegio dei Probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri, questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell’Assemblea, che provvederà alla nomina definitiva.
Le denuncie a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto, firmate ed indirizzate al Consiglio Direttivo che le inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie controdeduzioni e dopo di aver sentito il Presidente dell’Associazione.
In caso di mancanze gravi il Consiglio Direttivo potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il socio dall’esercizio dei diritti sociali in attesa che i probiviri, ai quali dovrà subito essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente. I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un socio dell’Associazione sono i seguenti: censura, sospensione sino a un massimo di tre anni. In casi di particolare gravità che comportino l’espulsione di un socio, il Collegio dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all’Assemblea Generale dei soci, che si pronuncerà in via definitiva.
L’Associazione C.C.L.C. ottempera e da esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci dalle Commissioni di Disciplina di I° e II° istanza dell’ENCI.

Varie

Art. 24

Tutte te cariche in seno alla società seno gratuite.

Art. 25

Il presente statuto, dopo l’approvazione dell’Assemblea Generale dei soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi successiva modifica non potrà essere proposta all’Assemblea Generale se non dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, oppure da almeno un terzo deí soci aventi diritto al voto in Assemblea. In quest’ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti.
Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere adottate per votazione da un’Assemblea Generale in cui siano presenti o rappresentati con delega almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
Le modifiche allo Statuto dell’Associazione prima di essere presentate all’Assemblea, devono essere comunicate all’ENCI, per ottenere la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione, dello Statuto Sociale dell’Ente stesso.

Art. 26

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.